Company Manager si allinea alle specifiche 1.6.1 della fatturazione elettronica

06 Ottobre 2020
Guida

Con il nuovo aggiornamento 2.3.0, Company Manager recepisce il nuovo tracciato della Fattura Elettronica  secondo le specifiche 1.6.1 che è stato introdotto a partire dal 1° Ottobre 2020 e che diventerà obbligatorio a partire dal 1° Gennaio 2021, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.99922/2020 del 28 febbraio 2020.

Nel periodo di transizione tra le suddette date è possibile già scambiare Fatture Elettroniche rispondenti al nuovo standard, ma sarà ancora accettato il vecchio formato 1.5.

Le principali novità riguardano l’introduzione di nuovi codici “Tipo Documento” e un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazioni e nuovi codici “Tipo ritenuta” e “Modalità pagamento”. È stato inoltre eliminato l’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo, in quanto per le fatture il valore varrà 2 euro.

Tipo documento

In particolare per i tipi di documento, mentre fino al 31 dicembre 2020 il codice relativo al tipo documento TD20 potrà essere utilizzato sia per emettere l’autofattura spia, nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per emettere autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE e per assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”, dal 1° gennaio 2021, per il reverse charge “interno” sarà obbligatorio indicare nel campo “Tipo documento”:

  • il codice TD16 per l’assolvimento di quello interno;
  • il codice TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
  • il codice TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.

Saranno inoltre introdotti due nuovi tipi di documento da utilizzare specificatamente per le fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento.

Natura

Le nuove specifiche introducono dei codici che esprimono in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile.

Ad esempio, mentre se prima si potevano indicare con il codice N6 tutte le operazioni soggette all’applicazione del reverse charge, adesso si dovrà usare il codice N6.4 nel caso di cessione di fabbricati o quello N6.3 al ricorrere di fattispecie di subappalto nel settore edile.

L’operatività di Company Manager

Per l’utente di Company Manager tutte queste variazioni si traducono semplicemente nella disponibilità delle nuove voci nelle tendine di selezione di:

  • Tipo documento – nella maschera di nuova fattura, verranno introdotti i nuovi codici:
    • TD16: integrazione fattura reverse charge interno                         
    • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
    • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari                                                              
    • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
    • TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97  o  art.46 c.5 D.L. 331/93)
    • TD21: autofattura per splafonamento
    • TD22: estrazione beni da Deposito IVA
    • TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA             
    • TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
    • TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
    • TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
    • TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
  • Natura – nella maschera di riga fattura: i vecchi codici N2, N3 ed N6 verranno sostituiti dai più specifici:
    • N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
    • N2.2: non soggette – altri casi
    • N3.1: non imponibili – esportazioni
    • N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie
    • N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino
    • N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione           
    • N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
    • N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
    • N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
    • N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento puro
    • N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile
    • N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati
    • N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
    • N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
    • N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
    • N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico
    • N6.9: inversione contabile – altri casi
  • Modalità pagamento – nella maschera di Tranche di pagamento: verrà introdotta la modalità
    • MP23: PagoPA
  • Tipo ritenuta: è stata introdotta una nuova tendina tra i parametri di configurazione per specificare la tipologia di ritenuta:
    • RT01: ritenuta persone fisiche
    • RT02: ritenuta persone giuridiche
    • RT03: contributo INPS                                                                                                                               
    • RT04: contributo ENASARCO
    • RT05: contributo ENPAM
    • RT06: altro contributo previdenziale

Durante il periodo di transizione verso il nuovo standard saranno presenti tutte le voci, sia quelle nuove che quelle che, a partire dal 1° Gennaio 2021, verranno abbandonate.

Alla fine del suddetto periodo solo le nuove voci saranno disponibili automaticamente.

La data di riferimento che Company Manager utilizzerà per stabilire quali voci mostrare è quella di emissione del documento stesso (fattura), per cui in caso di vecchi documenti non sarà necessario operare nessuna modifica.